Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina la prestazione, da parte degli istituti che eseguono corsi di divulgazione aeronautica finalizzati ad incrementare la sicurezza del volo e dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 5, di servizi diretti ad individuare e neutralizzare eventuali situazioni di rischio per la sicurezza del trasporto aereo.
      2. La prestazione dei servizi di cui al comma 1 è considerata attività privata ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.